La videosorveglianza è un tema che non passa di moda, aziende e negozi sono dotati di un sistema di videocamere e sempre più privati cercano di autotutelarsi da furti o danneggiamenti attraverso l’installazione di impianti audiovisivi.
Come in molti altri ambiti che toccano il diritto della privacy – occorre tenere conto non solo delle norme vigenti in materia di privacy, ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il Codice Privacy come riportato dal D.Lgs. n. 101/2018, ma anche le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il primo elemento imperativo è l’adempimento dei doveri di indicazione mediante il rilascio di un’informativa a doppio livello di informazione che si concretizza in una prima sintetica e immediata, consistente nel diffuso cartello “area videosorvegliata” che deve essere collocato prima di entrare nella zona sorvegliata ed un’informativa completa contenente tutti gli elementi richiesti dell’ art. 13 del GDPR che può essere rilasciata, ad esempio, tramite la pubblicazione sul sito web del titolare del trattamento o l’affissione in bacheche o locali dello stesso.
Le immagini registrate possono essere conservate per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono acquisite. Secondo il Garante Privacy, “tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici”. Quindi, se il tempo di conservazione è superiore a 72 ore, sarà necessario avere ragioni ancor più solide che ne giustifichino la legittimità.
Nel caso dell’installazione di impianti audiovisivi per uso privato e domestico, secondo un vademecum pubblicato nel gennaio del 2022, il garante ha fornito alcune indicazioni per tutelare la propria abitazione senza violare le regole sulla privacy.
Le telecamere devono riprendere solo le aree di proprietà del soggetto che le ha installate, adottando anche misure volte ad oscurare le immagini ogniqualvolta sia inevitabile la ripresa anche parziale di aree appartenenti a terzi. Qualora gli impianti riprendano zone interessate da servitù di passaggio, sarà necessario ottenere il consenso del titolare del diritto.
Nel caso dei condomini, occorre evitare di riprendere anche le aree comuni e, in ogni caso, quelle aperte al pubblico. Infine, le immagini non devono essere diffuse o trasmesse a terzi.
Laddove un proprietario decidesse di installare smart cam all’interno della propria abitazione per tutelare la propria sicurezza e i propri beni, sarà comunque necessario evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come i bagni), proteggere adeguatamente i dati acquisiti con idonee misure di sicurezza (in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet), non diffondere i dati raccolti ed informare gli eventuali collaboratori domestici o baby sitter che accedono alle aree videosorvegliate della casa. Visto l’uso privato ed interno, quindi, non si applica il Regolamento, ma ciò non toglie che debbano essere rispettati alcuni accorgimenti nei riguardi della privacy dei singoli individui che frequentano questi ambienti.